In questa sezione andremo a discutere delle varie problematiche della vita in condominio, prestando attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione al fine di ridurre al massimo le eventuali liti

Cane che abbaia

L’ art 659 c.p. recita al 1° comma che: “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro” .
Segue il 2 comma che: “applica l’ ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità”.

Con la sentenza n. 44916 del 7 novembre 2013, la Corte di Cassazione ha statuito che risponde del reato di cui all’art. 659 c.p. chi non impedisce il molesto abbaiare del proprio cane anche se custodito nella sua proprietà e ciò se l’accaduto viene confermato dall’intero condominio.



Rumori Molesti (tacchi, urla ecc)

Per la Cassazione "l’attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale per ravvisare la responsabilità penale del soggetto non è sufficiente che i rumori, tenuto anche conto dell’ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità degli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, insomma ad un numero considerevole di soggetti". Ciò vuol dire che non sussiste reato penale se viene infastidito solo un condomino, ma si parla di "illecito civile" (e quindi sanzionabile con un'ammenda) se il rumore supera almeno di tre decibel il limite consentito, che per le case comuni è di 40 dB di notte (equivalente al “chiasso” che si può avvertire in una biblioteca) e 50 dB di giorno (il rumore di una conversazione)

Stillicidio (panni appesi fuori dal balcone)

La Corte di Cassazione con sentenza n.7576/2007 vieta lo sgocciolamento dei panni appesi fuori dal balcone "poiche', ai sensi degli artt. 908 e 913 cod. civ., salvo diverse ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non puo' essere assoggettato allo scolo delle acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti dall'esercizio di attivita' umane (come, ad es., dallo scorinio di panni stesi mediante sporti sul fondo alieno) puo' essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitu' «ad hoc» o comunque — ove connesso alla realizzazione di un balcone aggettante sull'area di proprieta' del vicino - sia stato esplicitamente previsto tra le facolta' del costituito diritto reale. Infatti, l'apertura di un balcone non puo' che integrare una servitu' avente un duplice oggetto (la parziale occupazione dello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, in deroga alle facolta' dominicali di cui all'art. 840 comma secondo cod. civ., e il diritto di veduta e di affaccio in deroga alle distanze prescritte dall'art. 905 cod. civ.), ma non anche le diverse facolta' esercitate in deroga a uno dei principi informatori della proprieta' fondiaria dei quali gli artt. 908 e 913 cod. civ.sono espressione."

Odori sgradevoli

Ribadito che trattasi di un reato di pericolo, essendo sufficiente per la sua realizzazione l'attitudine dell'emissione a offendere o molestare le persone (Cassazione n. 3531/1998), laddove per molestia deve intendersi la situazione di disturbo della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali attività della persona (Cassazione n. 678/1996), va riaffermato che, quando non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve aver riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all'art. 844 cod. civ. (Cassazione n. 19898/2005), anch'esso comunque condizionato, come quello della normale tollerabilità, dalla situazione ambientale e dalle altre circostanze che caratterizzano l'emissione molesta.

Parcheggio "selvaggio"

Parcheggiare irregolarmente la propria auto ne i posti comuni condominiali, in modo da impedire agli altri condomini di transitare con il proprio veicolo per accedere alla via pubblica, integra gli estremi del delitto di violenza privata di cui all'art. 610 del Codice penale, punibile anche con la reclusione. Attenzione quindi a lasciare l'auto ferma davanti al box del vicino oppure posteggiata nei viali interni del condominio, perché così facendo si costringe qualche altro condomino a tollerare un comportamento che lo porta a dovere scegliere soluzioni diverse, come conseguenza dell'impossibilità di far uso della propria auto impedita alla manovra dall'altrui abuso. Non occorrono particolari comportamenti per integrare gli estremi di quella violenza che fa poi scattare la sanzione penale, ma è sufficiente rifiutarsi, una volta che si è invitati a farlo, di spostare il proprio veicolo. Cassazione n.263/2012

Stalking Condominiale

Le molestie, la violenza fisica e psicologica, il pedinamento, l’appostamento e qualsiasi altro comportamento che causi ansia, disagio, paura a tal punto da far cambiare abitudini e modo di vita  configura reato di stalking. La Cassazione con la sentenza 25 maggio 2011, n. 20895, ha sancito che chi molesta, ripetutamente i condomini di un edificio in maniera tale da provocare in essi uno stato di ansia deve essere punito, a norma dell’articolo 612 bis del Codice penale. La Suprema Corte ha precisato che ai fini del riconoscimento del reato di stalking non è necessario che il comportamento persecutorio sia tenuto verso una stessa persona.  Ciò è comunque ribadito anche nella norma che al primo comma stabilisce che si configura reato di stalking ogni qualvolta che chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Mozziconi sigarette

Con la sentenza n. 16459 dell’11 aprile 2013 la Suprema Corte, condividendo la decisione dei giudici territoriali, ha ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) una donna accusata per aver gettato nel piano sottostante al suo appartamento rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi, quale candeggina.

Distaccamento dall'impianto centralizzato condominiale

I condomini che si distaccano dall'impianto centralizzato condominiale “continuano ad essere obbligati a partecipare alle spese di consumo del carburante o di esercizio se e nella misura in cui il distacco non ha comportato una diminuzione degli oneri del servizio a carico degli altri condomini, perché se il costo di esercizio dell'impianto (rappresentato anche dall'acquisto di carburante necessario per l'esercizio dell'impianto) dopo il distacco non è diminuito e se la quota non sarebbe posta a carico del condomino distaccante, gli altri condomini sarebbero aggravati nella loro posizione dovendo farsi carico anche della quota spettante ai condomino distaccato” . Così recita la Cassazione con la sentenza n.9526 del 30 aprile 2014 

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by Alessandro Christian Fanara

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