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Stillicidio

2020-11-22 14:09

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Condominio, stillicidio-panni-appesi,

Stillicidio

Panni appesi fuori dal balcone

La Corte di Cassazione con sentenza n.7576/2007 vieta lo sgocciolamento dei panni appesi fuori dal balcone "poiche', ai sensi degli artt. 908 e 913 cod. civ., salvo diverse ed espresse previsioni convenzionali, il fondo inferiore non puo' essere assoggettato allo scolo delle acque di qualsiasi genere, diverse da quelle che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, lo stillicidio sia delle acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti dall'esercizio di attivita' umane (come, ad es., dallo scorinio di panni stesi mediante sporti sul fondo alieno) puo' essere legittimamente esercitato soltanto se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitu' «ad hoc» o comunque — ove connesso alla realizzazione di un balcone aggettante sull'area di proprieta' del vicino - sia stato esplicitamente previsto tra le facolta' del costituito diritto reale. Infatti, l'apertura di un balcone non puo' che integrare una servitu' avente un duplice oggetto (la parziale occupazione dello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, in deroga alle facolta' dominicali di cui all'art. 840 comma secondo cod. civ., e il diritto di veduta e di affaccio in deroga alle distanze prescritte dall'art. 905 cod. civ.), ma non anche le diverse facolta' esercitate in deroga a uno dei principi informatori della proprieta' fondiaria dei quali gli artt. 908 e 913 cod. civ.sono espressione."


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